MED-LIMES

“Ai Confini del Mediterraneo”

     Rassegna Internazionale del Cortometraggio

I Edizione – Salerno, 24-25-26 maggio 2018

Regolamento per le Sponsorizzazioni

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l’attività di sponsorizzazione, da parte di soggetti terzi per ciò che riguarda l’organizzazione dellaRassegna Internazionale del CortometraggioMED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”. La FONMED – Fondazione Sud perla Cooperazione elo Sviluppo nel Mediterraneo delega la società Medicert S.r.l. per la realizzazione di tutti i servizi operativi e l’acquisizione di eventuali sponsor.

 

Art. 2 – Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il qualeuna parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o adeffettuare lavori a favore dell’altra parte (eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto dall’effettivo ritorno di immagine;
  2. b) per “sponsorizzatore” o “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà deipropri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
  3. c) per “sponsorizzato” o “sponsee” il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nelmettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito dipropri eventi, iniziative o progetti;
  4. d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto allaveicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor,
  5. e) per sponsorizzazione finanziaria o pura quella in cui lo sponsor in cambio del diritto asfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre losvolgimento di altra attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizia carico di soggetti diversi;
  6. f) per sponsorizzazione tecnica quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spaziper scopi pubblicitari, esegue lavori, presta servizi o fornisce beni.

 

Art. 3 – Lo Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, leassociazioni senza fini di lucro.

 

Art. 4 – Oggetto di Sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

– la fornitura di materiale o beni/attrezzature;

– la fornitura di una prestazione di servizio;

– la fornitura di un contributo in denaro;

 

Art. 5 – Modalità di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, leseguenti forme:

– presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazionicamerali, programma dell’evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.)

– partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, eventoinaugurale, ecc.;

– diritto di associazione dell’immagine dell’Azienda Sponsor a quella dell’evento sponsorizzato per

proprie attività pubblicitarie;

– spazi sulla corrispondenza;

– spazi in occasione dell’evento;

– spazi nell’ambito di propri stand fieristici;

– spazi sul sito web dell’azienda.

 

Art. 6 – Livelli di sponsorizzazione

La partecipazione alla Rassegna Internazionale del CortometraggioMED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”consiste in tre diversi livelli di coinvolgimento di seguito specificati:

È inoltre possibile collaborare all’organizzazione dell’iniziativa in qualità di sponsor Tecnicoper fornitura di materiali oppure per contribuire ai costi vivi quali ad esempio cene, coffee break.

  • Da 0 a 500,00 euro – Silver Sponsor

Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:

  • Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
  • Brochure illustrativadell’evento;
  • Cartellonisticapromozionale

 

  • Da 500,00 a 1000,00 euro – Gold Sponsor

Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:

–     Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;

–     Brochure illustrativa dell’evento;

–     Cartellonistica promozionale;

–     Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali

–     Roll-up, flyer e banner.

  • Oltre 1000,00 euro – Main Sponsor

Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:

–     Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;

–    Comunicati stampa;

–     Brochure illustrativa dell’evento;

–     Cartellonistica promozionale;

–     Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali

–     Roll-up, flyer e banner;

–     Riprese televisive;

–     Possibilità di allestire corner box, show point.

 

Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto

nel quale sono, in particolare, stabiliti:

  1. a) l’oggetto del contratto;
  2. b) il valore della sponsorizzazione;
  3. c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
  4. d) la durata del contratto;
  5. e) gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato – sponsee;
  6. f) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato -sponsee;
  7. g) disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
  8. h) gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggettosponsorizzato – sponsee ove previsto;
  9. i) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
  10. j) il recesso;
  11. k) l’inadempimento e la risoluzione del contratto;
  12. l) la risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;
  13. m) le spese e disposizioni contrattuali finali.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dalla Medicert S.r.l.  Conil contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario”indicato nel capitolato.

 

Art. 8 – Regolazione dell’esclusiva generale o delle esclusive commerciali

8.1. L’azienda Medicertsrl può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva

generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili persollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di

proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

8.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:

  1. a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto

in veste di sponsor;

  1. b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti disponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale

ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.

8.3. L’azienda Medicert S.r.l. evidenzia la sussistenza o l’assenza di clausole di esclusiva generale o

commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione,specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.

8.4. In ogni caso, l’eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione

non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od

iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.

 

Art. 9 – Utilizzo dei proventi e delle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le somme introitate a titolo di corrispettivo dalle sponsorizzazioni saranno utilizzati per finanziare

le attività della FONMED – Fondazione Sud per lo Sviluppo e la Cooperazione nel Mediterraneo, privilegiando la promozione, divulgazione e realizzazione dell’evento, programma, iniziativa o attività oggetto di sponsorizzazione.

Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzionidisciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

a)I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

  1. b) I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
  2. c) Titolare del trattamento dei dati è la Medicert S.r.l. nella persona del legale rappresentante che adotta gli atti propedeutici alla sponsorizzazione.
  3. d) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della Medicert S.r.l. tenuti all’applicazione del presente regolamento.
  4. e) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

 

Art. 11 – Rinvio

Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:

  1. a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
  2. b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 ed s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.

Per informazioni e contatti rivolgersi a:

Medicert S.r.l., Via Benedetto Croce, 10. 84121 – Salerno.

E-Mail: info@medicert.net, Tel: +39 089-220362

 

Scarica Regolamento Sponsorizzazioni in PDF